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L’efficienza energetica negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica PDF Stampa E-mail

L’ente locale quale pianificatore e regolatore del territorio deve integrare gli obiettivi di sostenibilità energetica all’interno di diversi strumenti di programmazione e di regolamentazione urbanistica e territoriale di cui dispone (Piano Regolatore Generale, Regolamento Edilizio, Piano del Traffico, Piano dei Rifiuti, Piano delle Acque).
Il Regolamento Edilizio deve introdurre tre criteri noti da tempo ma scarsamente applicati: il risparmio energetico, l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili e l’impiego di tecnologie bioclimatiche.
Resta all’ente la definizione dei contenuti dei regolamenti edilizi che devono associare le buone pratiche alle caratteristiche del territorio.
Esperienze in questo campo hanno dimostrato che il sovra costo per la realizzazione di edifici ad alte prestazioni energetiche è inferiore al 3% rispetto a quello base. Inoltre gli interventi consentono di ridurre il consumo energetico complessivo (riscaldamento e acqua calda) di almeno il 25% con un ammortizzamento dell’investimento pari a circa 8 anni.
Inoltre l’applicazione delle norme nei casi di ristrutturazione degli edifici comporta un risparmio energetico ancora maggiore, poiché gli edifici esistenti sono caratterizzati da una qualità energetica inferiore con tempi di ritorno degli investimenti minori rispetto a quelli sopra indicati.
Con la Legge Regionale del 27 maggio 2008 n. 6, la Regione Lazio promuove l’efficienza energetica attraverso gli interventi di architettura sostenibile e di bioedilizia. In particolare, per gli interventi di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica è obbligatoria l’installazione di impianti per il ricorso a fonti energetiche rinnovabili al fine di soddisfare:
  • il fabbisogno di acqua calda dell’edificio per usi igienico sanitari in misura non inferiore al 50 per cento;
  • il fabbisogno di energia elettrica in misura non inferiore a 1 kW per ciascuna unità immobiliare e non inferiore a 5 kW per i fabbricati industriali, commerciali e di servizio di estensione superficiale di almeno 100 metri quadrati.