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Defiscalizzazione PDF Stampa E-mail

Il principale strumento di incentivazione introdotto per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici e degli gli impianti, è la defiscalizzazione. La percentuale di detrazione fiscale, per alcuni specifici interventi le cui spese verranno sostenute entro il 31 dicembre 2010, è del 55% e può essere ripartita in un numero di quote annuali di pari importo pari a 5, come definito dal decreto legislativo n. 185/08 – Anticrisi e Legge n. 2/2009. Per le modalità applicative, va fatto riferimento al DM 19/02/2007.
È possibile richiedere la defiscalizzazione al 55% per i seguenti interventi:
  • interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti come ad esempio la sostituzione o installazione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore ad alta efficienza, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomassa, gli impianti di cogenerazione, rigenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazione non aventi le caratteristiche previste per gli interventi agevolati;
  • interventi sugli involucri degli edifici esistenti come i lavori sulle strutture orizzontali opache (coperture e pavimenti) e su quelle verticali sia opache (pareti) che trasparenti (finestre comprensive di infissi) che delimitano il volume riscaldato verso l’ambiente esterno o verso vani non riscaldati;
  • installazione di pannelli solari termici per la produzione di acqua calda per utenze domestiche e industriali, per impianti sportivi, per piscine, case di ricovero o cura, istituti scolastici e università;
  • interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale riguardanti la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione, pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia.

Per effettuare la detrazione al 55% bisogna:

1.    acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato (ad eccezione del solare termico e degli infissi);
2.    acquisire e trasmettere:
  • copia dell’attestato di certificazione energetica contenente i dati elencati nell’Allegato A (ove richiesto);
  • scheda informativa relativa agli interventi realizzati Allegato E;
3.    effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale specificando:
  • causale del versamento;
  • codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato;
4.    conservare ed esibire la documentazione di cui sopra. Nel caso gli interventi siano effettuati su parti comuni, va conservata copia della delibera assembleare e d elle tabelle millesimali di ripartizione delle spese.

Per quanto riguarda la trasmissione della documentazione, per gli interventi relativi al 2009, si è in attesa della circolare dell’agenzia Entrate che ne definirà le modalità. È in fase di ultimazione il nuovo sito dell’ENEA, attraverso il quale inviare la documentazione relativa agli interventi del 2009.

Per gli interventi relativi al 2008 la documentazione va inviata entro 90 giorni dalla fine dei lavori esclusivamente per via telematica (e non oltre il 31 marzo 2009) attraverso il sito internet, ottenendo ricevuta informatica: www.acs.enea.it.

Con l’emanazione del Decreto Ministeriale dell'11 marzo 2008 ai fini dell’accesso alle detrazioni dell’imposta sul reddito, i valori di trasmittanza termica sono resi più restrittivi rispetto ai valori stabiliti dal Decreto Legislativo 311/06.

Per maggiori informazioni visita il sito del Governo Italiano