| Conto Energia |
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Il Conto energia è stato introdotto per la prima volta dalla Direttiva 2001/77/CE, recepita in Italia dal Dlgs 387 del 2003, il Decreto attuativo n. 181 del 5 agosto 2005 ne ha fissato i tempi e i termini di applicazione, mentre la delibera 188/05 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) ha stabilito i modi di erogazione degli incentivi. Con il D. M. del 19 Febbraio 2007 viene pubblicato il nuovo conto energia, reso operativo dalla delibera 90/07 dell’AEEG, il quale ha introdotto il sistema di tariffe incentivanti per gli impianti fotovoltaici, differenziato per:
Un impianto fotovoltaico è definito: ![]()
Nella tabella sottostante sono riportate le tariffe incentivanti introdotte dal nuovo Conto Energia al 2007. Per ogni anno successivo, fino al 2010, i valori in tabella devono essere decurtati del 2%. La potenza massima incentivabile è pari a 1200 MW.
MSE e MATTM ridefiniranno con successivi decreti le tariffe incentivanti per gli impianti che entreranno in esercizio negli anni successivi al 2010. Il meccanismo di incentivazione del conto energia riconosce inoltre degli incrementi tariffari del 5% in più rispetto alla tariffa base se: a) il soggetto responsabile auto consumata almeno il 70% dell’energia prodotta (solo per impianti di potenza superiore ai 3 kW non integrati). b) il soggetto responsabile è una scuola pubblica/paritaria o una struttura sanitaria pubblica. c) gli impianti vengono integrati in edifici, fabbricati, strutture edilizie di destinazione agricola in sostituzione di coperture in eternit o contenenti amianto; d) il soggetto responsabile sia enti locali con popolazione residente inferiore a 5000 abitanti come risultante dall’ultimo censimento ISTAT. Nell’ipotesi che l’edificio ospitante l’impianto fotovoltaico sia sottoposto a interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche, con un abbattimento del fabbisogno energetico di almeno il 10%, il soggetto responsabile, dotato di un attestato di certificazione/qualificazione energetica che attesti la percentuale, potrà richiedereuna maggiorazione percentuale della tariffa pari alla metà della percentuale di riduzione del fabbisogno di energia conseguita ed attestata, per un valore non superiore al 30% della tariffa incentivante. Nel caso di edifici di nuova costruzione il premio è riconosciuto qualora gli edifici ottengano, sulla base di un’idonea certificazione/qualificazione, un indice di prestazione energetica inferiore di almeno il 50% rispetto ai valori del DLgs 192/05 e.s.m. (allegato C, comma 1, tabella 1). Inoltre, con la Finanziaria 2008 (art. 2 comma 173) gli impianti fotovoltaici, i cui soggetti responsabili sono Enti Locali, rientrano nella tipologia di impianto integrato, indipendentemente dalle effettive caratteristiche architettoniche dell’installazione. L’energia prodotta dall’impianto può essere utilizzata per il proprio fabbisogno (scambio sul posto) o può essere venduta (ritiro dedicato). Il meccanismo di “scambio sul posto” consente all’utente di utilizzare l’energia prodotta dal proprio impianto nel momento in cui questa viene prodotta e di immettere in rete quella non autoconsumata. Quest’ultima (a partire dal 1° gennaio 2009) è valorizzata in euro secondo una tariffa calcolata in funzione della zona, della fascia oraria e del mese in cui viene prodotta. Il GSE eroga all’utente un contributo pari al valore minimo tra l’energia prelevata dalla rete (pagata al Distributore locale) e il controvalore in euro di quella immessa in rete. Per capire meglio il meccanismo si riportano i seguenti tre esempi:
È evidente come la convenienza nella scelta dello “scambio sul posto” è maggiore nell’ipotesi che l’energia prodotta dall’impianto venga consumata interamente, ricadendo quindi nel primo caso. Si consiglia perciò di dimensionare l’impianto tenendo conto delle abitudini dell’utente e dei consumi dello stesso. La connessione con “scambio sul posto” è possibile, dal 1° gennaio 2009, per impianti fotovoltaici di potenza fino a 200 kWp. Con la modalità “ritiro dedicato” si diventa un’officina elettrica, ovvero, un rivenditore di corrente elettrica del proprio impianto fotovoltaico, dunque bisogna possedere partita IVA. Si può scegliere tale tipologia di connessione per impianti di potenza maggiore a 20 kWp. L’energia può essere venduta sul mercato libero o secondo i prezzi minimi garantiti dall’AEEG secondo la delibera 280/07. In particolare per l’anno 2009 e per impianti fino a 1 MW i prezzi minimi garantiti sono pari a:
Scarica la Guida al Conto Energia - Edizione n. 3, Marzo 2009 Per maggiori informazioni visita il sito del GSE. |












