| Certificati Verdi |
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I certificati verdi (CV), introdotti dall’art.11 del D. Lgs. 79/1999 (il cosiddetto “Decreto Bersani”), e aggiornati al Decreto Ministeriale del 18 dicembre 2008 ("Decreto Rinnovabili") attua le novità introdotte dalla Finanziaria 2008 (art. 2 commi 144/154) in materia di Certificati Verdi.
I certificati verdi promuovono la produzione di energia elettrica da tutte le fonti rinnovabili. Qualsiasi produttore che realizzi un impianto da fonte rinnovabile può attivare con il Gestore del Servizio Elettrico (GSE) una procedura per ottenere i CV, certificati che attestano l’effettiva produzione degli impianti. Ogni impianto qualificato come IAFR (Impianto Alimentato da Fonti Rinnovabili) con una produzione annua superiore a 1 MWh può ottenere i CV per una durata di 15 anni. In particolare il D.Lgs 79/1999 ha introdotto l’obbligo, a carico dei produttori e degli importatori di energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili, di immettere nel sistema elettrico nazionale, a partire dal 2002, una quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati a fonti rinnovabili entrati in funzione a partire dal 1 Aprile 1999. Produttori ed importatori soggetti possono osservare tale obbligo o immettendo in rete elettricità prodotta da fonti rinnovabili oppure acquistando da altri produttori titoli, chiamati appunto CV, che attestano la produzione dell’equivalente quota. I certificati verdi sono quindi lo strumento con cui i soggetti sottoposti all’obbligo devono dimostrare di avervi adempiuto all’obbligo e costituiscono l’incentivo alla produzione da fonte rinnovabile. Si è quindi creato un mercato dei certificati verdi in cui:
I CV sono titoli comprovanti la produzione di una certa quantità di energia. La loro taglia, inizialmente fissata in 100 MWh, è stata progressivamente abbassata prima a 50 MWh (L. 23/08/2004 n. 239) e ad 1 MWh dalla Legge Finanziaria 2008. Dal 1° Gennaio 2008 il possesso di un certificato verde attesta la produzione di 1 MWh. Il loro valore effettivo viene calcolato in base ad un coefficiente moltiplicativo specifico per ogni singola fonte energetica.
* Ndr: il coefficiente per biomasse e biogas da agricoltura è stato introdotto dalla legge 222 del 2007, ma non è attualmente in vigore. Si è pertanto in attesa dei decreti attuativi. **Ndr: Per gli impianti da fonte solare si applicano i provvedimenti attuativi dell'articolo 7 del Dlgs 29 dicembre 2003, n. 387 (Conto Energia). Chi li può ottenere Qualsiasi produttore che realizza un impianto da fonte rinnovabile, qualificato IAFR, può attivare con il Gestore del Servizio Elettrico (GSE) una procedura per ottenere i CV, che attestano l’effettiva produzione degli impianti. La qualifica IAFR (Impianto alimentato a fonte rinnovabile) serve a caratterizzare, verificare e quindi a riconoscere agli impianti alimentati da fonti rinnovabili e da altre fonti ammesse, la produzione netta annua di energia che ha diritto ai CV. La qualifica degli impianti consente il rilascio dei CV per gli anni successivi all’entrata in esercizio commerciale dell’impianto, stabiliti dalla vigente normativa (D.Lgs. 387/2003, Legge 239 del 23/08/2004, Decreto del 24 Ottobre 2005, Legge Finanziaria 2008, DM 18 dicembre 2008). Possono ottenere la qualifica IAFR gli impianti entrati in esercizio successivamente al 1° aprile 1999 a seguito di nuova costruzione, potenziamento, rifacimento totale o parziale, riattivazione e gli impianti che operano in co-combustione entrati in esercizio prima del 1° aprile 1999. La richiesta di qualifica deve esser presentata al GSE, l’impianto può esser in esercizio o in progetto. Procedure per l’accesso agli incentivi Le fasi principali per l’ottenimento della tariffa incentivante sono:
Per maggiori informazioni visita il sito del GME. |
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