| Certificati Bianchi |
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I Certificati Bianchi o Titoli di Efficienza Energetica (TEE), introdotti dai DM 24 aprile 2001, potenziati dai DM 20 luglio 2004 e poi modificati dal DM 21 dicembre 2007, sono un meccanismo di incentivazione, dedicato ad interventi di risparmio energetico.
I Decreti sopra citati stabiliscono obiettivi quantitativi nazionali di miglioramento dell’efficienza energetica, espressi in unità di energia primaria, milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (MTEP), che i soggetti obbligati, i Distributori di energia elettrica o di gas con oltre 50.000 clienti finali, sono vincolati a raggiungere annualmente. L’obiettivo, fissato dai decreti, è ridurre i consumi energetici pari a 6 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio entro il 2012, valore ottenuto dall’obbligo di risparmio di 3,5 MTEP di consumi elettrici e 2,5 MTEP di consumi di gas. I Distributori possono raggiungere obiettivi di risparmio energetico con interventi relativi ad una vasta gamma di tecnologie per l’efficienza energetica, dalle lampade ad alta efficienza, agli interventi sull’involucro degli edifici (protezione delle superfici dalla radiazione solare, architettura bioclimatica, isolamento termico delle pareti, etc.) all’introduzione di dispositivi e impianti più efficienti (microcogenerazione, caldaie a condensazione, pompe di calore efficienti, etc) ad alcune tecnologie che impiegano fonti rinnovabili (solare termico, biomassa e geotermia). Per ogni tonnellata equivalente di petrolio (TEP) risparmiata, può essere rilasciato un titolo di efficienza energetica. Esistono tre tipi di titoli:
I titoli di efficienza energetica hanno una vita utile pari a cinque anni calcolati a partire dalla data di emissione. In altro modo i Distributori hanno la possibilità di utilizzare titoli eventualmente detenuti in eccesso rispetto al proprio obiettivo specifico di un anno, al fine del conseguimento degli obiettivi specifici nei quattro anni successivi. I Distributori di energia elettrica e di gas possono adempiere all’obbligo o realizzando interventi diretti o acquistando i TEE, a seguito della “liberalizzazione” operata con il d.l. 115 del 2008 e della delibera EEN 36/08, indifferentemente dalla tipologia (Tipo I, II e III). I Distributori di energia elettrica e di gas possono conseguire gli obiettivi di incremento di efficienza energetica, oltre alla realizzazione di progetti di efficienza energetica e quindi alla conseguente emissione dei TEE, acquistando TEE da altri soggetti come le E.S.Co. (Energy Service Company). Le E.S.Co. hanno come obiettivo primario quello di ottenere un risparmio attraverso il miglioramento dell’efficienza energetica, per conto della propria clientela utente di energia e ricevere i TEE una volta dimostrato di aver realizzato interventi di risparmio energetico. ![]() Il Gestore del Mercato Elettrico (GME) organizza e gestisce la borsa per la contrattazione dei TEE ed ha predisposto, d’intesa con l’AEEG (del. AEEG n. 67 del 14/04/2005), le regole di funzionamento del mercato dei TEE. Il mercato dei TEE consente: - l’acquisto di titoli da parte dei distributori che, attraverso i loro progetti, ottengono dei risparmi inferiori al loro obiettivo annuo e pertanto devono acquistare sul mercato i titoli mancanti per ottemperare all’obbligo; - la vendita di titoli da parte dei distributori che raggiungono risparmi oltre l’obiettivo annuo e che possono realizzare dei profitti vendendo sul mercato i titoli in eccesso; - la vendita di titoli ottenuti da progetti autonomi da parte delle E.S.Co. che, non dovendo ottemperare ad alcun obbligo, hanno la possibilità di realizzare dei profitti sul mercato. I progetti devono essere conformi ai requisiti predisposti dall’Autorità ai fini della successiva verifica. I risultati dei progetti, in termini di energia primaria risparmiata, vengono valutati in base ai criteri e ai metodi individuati nelle Linee Guida emanate. Per alcuni interventi ritenuti prioritari dalle Istituzioni, possono essere individuati interventi per cui il riconoscimento in tariffa sia superiore ai cinque anni: i DM 20 luglio 2004 individuano un periodo di riconoscimento tariffario più lungo (8 anni) per alcuni interventi significativi in aree urbane, come per esempio, interventi per l’isolamento termico degli edifici, il controllo della radiazione entrante attraverso le superfici vetrate durante i mesi estivi, le applicazioni delle tecniche dell’architettura bioclimatica, del solare passivo e del raffrescamento passivo. Tale modifica consente inoltre di bilanciare alcune asimmetrie legate alla maggiore o minore competitività di certe tecnologie rispetto ad altre. Sono previsti requisiti tecnici di certificazione dei prodotti, degli apparecchi o dei componenti di impianti utilizzati nell’ambito dei progetti o dei quali sia promosso l’impiego (articolo 6 dei decreti ministeriali). Viene definita inoltre una taglia minima per ogni progetto ammissibile al fine del conseguimento degli obiettivi fissati dai decreti, per evitare l’eccessiva frammentazione degli interventi e sfruttare eventuali economie di scala e di scopo, e quindi l’uso efficiente delle risorse disponibili. La taglia minima viene fissata in termini di numero minimo di unità installate o di unità di energia risparmiate (25-100 tep/anno), a seconda della natura dell’intervento o della misura. Sono esclusi i progetti per il miglioramento dell’efficienza energetica negli impianti di generazione di energia elettrica, fatta eccezione per gli impianti fotovoltaici con potenza inferiore ai 20 kW. Per maggiori informazioni visita il sito del GME. Per maggiori informazioni visita il sito dell’AEEG. |












